Funzioni istituzionali e compiti

Riferendosi alla Legge 18 febbraio 1989 n. 56 Ordinamento della professione di psicologo che lo regolamenta:
Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale." (art. 5)

Fra i compiti istituzionali attribuiti dalla legge già citata possiamo rammentare:

  • provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
  • cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
  • cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
  • provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il consiglio dell'ordine;
  • designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, dove sono richiesti;
  • vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
  • adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27; (art. 12)

 

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Membri dell'elenco degli Psicologi dell'Alto Adige

Iscritto/a »
NomeFRANCESCA ALEMANNO