L'Articolo 3. sull'Esercizio dell'attività psicoterapeutica (legge nr. 56 del18. febbraio 1989) cita:
"1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica."
La lista delle scuole di specializzazione riconosciute è reperibile sul sito del Ministero dell'Università e della ricerca.
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