Comunicazione spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS)

E' stato definitivamente approvato e pubblicato nella G.U. n. 214 del 13.9.2016 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche gli psicologi tra i nuovi soggetti obbligati, a partire dal 01.01.2016, alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Tale obbligo rientra nella più ampia riforma del sistema fiscale nazionale che prevede, già fin dallo scorso anno, che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione di ciascun contribuente il modello "730 precompilato".

Per poter procedere all'invio dei dati al STS, ciascun professionista dovrà innanzitutto accreditarsi attraverso il portale Sistemats.it. Ricevuta la richiesta di accreditamento, il portale Sistemats.it verificherà la corrispondenza dei dati forniti con quelli presenti nell'Albo professionale e in caso di esito positivo attribuirà le credenziali di accesso al sistema inviandole per Posta Elettronica Certificata (PEC) al professionista interessato. (NB: a tale proposito, Vi ricordiamo che ogni psicologo/psicoterapeuta è obbligato ad avere un indirizzo PEC e Vi sollecitiamo ad attivarlo al più presto, se ancora non lo aveste fatto - come richiederla)
I dati sanitari, da caricare sul portale STS entro il 31 gennaio di ogni anno, inerenti alle spese sostenute dai propri pazienti nell'anno precedente e contenuti all'interno della fattura, riguarderanno il codice fiscale dei soggetti nei confronti dei quali si effettuano le prestazioni sanitarie (quindi NON prestazioni come ad es. attività di formazione), la data del documento fiscale, la tipologia della spesa e l'importo della stessa.

L'invio dei dati potrà essere effettuato oltre che direttamente dall'interessato anche da un proprio delegato (p.es. il proprio consulente), il quale dovrà a sua volta accreditarsi al STS.

 

Dalla normativa è previsto che ciascun soggetto possa esercitare l'OPPOSIZIONE per non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie, e quindi, non farle inserire nella dichiarazione precompilata.

Modalità:

1) Quella che in questa sede più ci riguarda: è quella che consente al soggetto interessato (cliente/paziente) di chiedere al professionista, al momento dell'erogazione della prestazione sanitaria, l'annotazione della propria opposizione sul documento fiscale rilasciato. Così facendo il professionista dovrà escludere i dati sanitari contenuti in tale ricevuta sanitaria/fattura da quelli da inviare telematicamente al STS ogni anno.

2) In alternativa, il soggetto interessato può, in ogni momento, anche successivamente all'erogazione della prestazione ma entro il mese di febbraio di ogni anno (per le spese sanitarie sostenute nell'anno precedente), esercitare la propria opposizione accedendo al portale del STS con la propria tessera sanitaria o tramite le credenziali fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Qui può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare quelle che non intende rendere disponibili per le finalità sopra menzionale. Per l'anno 2016, in alternativa, può anche, entro il 31.01.2017, presentare un apposito modello all'Agenzia delle Entrate richiedendo la cancellazione dei dati sanitari in possesso della stessa.

In entrambi i casi rimane impregiudicata la possibilità per ciascun soggetto di inserire autonomamente, tra gli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi, tutte le spese sanitarie in proprio possesso, comprese quelle per le quali è stata esercitata opposizione.

Nella ricevuta sanitaria/fattura deve essere riportata una specifica annotazione come può essere ad esempio la seguente (anche tramite timbro):

"I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730/Unico precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D. Lgs. N. 196/2003"

Si rammenta che l'annotazione deve essere apposta sia nel documento fiscale consegnato al cliente sia nella copia che rimane in possesso del professionista.

Maggiori informazioni le potete trovare qui.

 

Sarà nostra cura fornire ulteriori approfondimenti su tale nuovo adempimento e di riportare eventuali successivi interventi ministeriali.

 

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NomeANDREAS HUBER